Art. 3.

      1. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle funzioni disciplinate dal sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, prevedono l'attivazione di servizi per la mediazione familiare.
      2. I comuni, nell'ambito dei programmi e delle iniziative a favore dell'infanzia e dell'adolescenza previsti dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, favoriscono il finanziamento dei progetti in favore della mediazione familiare, avvalendosi a tale fine della collaborazione di organizzazioni di volontariato e di associazioni di comprovata esperienza nell'ambito della mediazione familiare.